Conto energia è il nome assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica. Arriva in Italia attraverso la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), che viene recepita con l’approvazione da parte del Parlamento italiano del Decreto legislativo 387 del 2003 (e dei successivi).
Il 19 febbraio 2007 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato
il nuovo Decreto Ministeriale relativo ai Criteri e modalità per incentivare la
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
Con il DM 5 Maggio 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12/05/2011, entra in vigore il nuovo conto energia 2011 / 2016 che regolerà le tariffe incentivanti da riconoscere alla produzione di energia elettrica ottenuta da impianti fotovoltaici che entreranno in servizio nel quinquennio 2011-2016.
In sintesi i punti salienti del Conto energia aggiornato con le novità introdotte dal DM del 05-05-2011.
Il meccanismo predisposto dal Conto Energia prevede l’erogazione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), di incentivi destinati ai titolari di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica, commisurati all’elettricità prodotta dagli impianti stessi. La normativa stabilisce che l’energia prodotta dall’impianto può essere utilizzata e/o venduta sulla base della scelta effettuata dal titolare dell’impianto. Ai vantaggi derivanti dagli incentivi vanno ad aggiungersi quindi:
Le tariffe incentivanti vengono erogate per 20 anni e rimangono costanti per l’intero periodo. Il valore della tariffa incentivante erogata varia in funzione di alcune caratteristiche dell’impianto:
Il decreto DM 05-05-2011 prevede che possano beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento e che appartengano a 4 categorie di potenza:
Per ogni categoria è previsto un tetto massimo di potenza incentivabile. Il GSE provvederà a comunicare sul proprio sito internet la data di raggiungimento di tali limiti.
Saranno ammessi inoltre all’incentivazione gli impianti che entreranno in esercizio entro i 14 mesi successivi a tale data (24 mesi se il soggetto responsabile è un ente pubblico).
(La tabella con le tariffe è consultabile nel pdf "GSE - Conto Energia 2011-2016 - 4º Conto Energia")
L’iter per accedere alle tariffe prevede:
Anche il nuovo decreto prevede la possibilità di ottenere maggiorazioni della tariffa incentivante.
I premi sono previsti sia per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che operano in regime di scambio sul posto, sia per gli impianti integrati con caratteristiche innovative.
+ 5% sulle tariffe incentivanti per Impianti realizzati da comuni con meno di 5000 abitanti.
+ 5% sulle tariffe incentivanti per Impianti non installati su edifici che verranno realizzati in zone industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, siti contaminati.
+5 centesimi di euro/Kwh sulle tariffe incentivanti per Impianti realizzati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto
+10% sulle tariffe incentivanti per impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea.
(Per i dettagli sui premi alle tariffe incentivanti consultare il pdf (“GSE - Conto Energia 2011-2016 - Quarto Conto Energia”)
Gli impianti con potenza nominale inferiore o uguale a 200 kWp possono disporre del servizio di Scambio sul posto.
Lo scambio sul posto consente, in generale, di immettere in rete l’energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi.
Il servizio di scambio sul posto sarà regolato su base economica dal GSE in forma di contributo associato alla valorizzazione a prezzi di mercato dell’energia scambiata con la rete.
Il GSE riconosce un contributo, a favore dell’utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete.
Ai fini del calcolo del contributo, da determinarsi su base annuale solare, viene presa in considerazione:
In particolare il contributo erogato dal GSE all’utente dello scambio, prevede: